decreto glifosate: revoche e restrizioni
Attraverso il decreto 21 Novembre 2016 viene concessa una proroga di 90 giorni sia per la commercializzazione che per l’utilizzo dei prodotti contenenti la sostanza attiva glifosate in associazione con il coformulante ammina di sego polietossilata (n. Cas 61791-26-2) revocati con Decreto 9 agosto 2016 e successive integrazioni, in considerazione dell’impossibilità di smaltire le scorte degli stessi entro i termini precedentemente stabiliti in relazione al periodo stagionale di diserbo.
La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari revocati contenenti Glifosate in associazione con l’ammina di sego polietossilata sono quindi consentiti secondo le seguenti modalità:fino al 22 febbraio 2017 per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
fino al 22 maggio 2017 per l’impiego da parte degli utilizzatori finali.
Decreto modifica scadenze smaltimento scorte 21-11-2016
Il precedente decreto , firmato il 9 agosto 2016 dal Ministero della Salute, riguarda le restrizioni relative ai formulati contenenti il glifosate.
Il provvedimento è conseguente al Regolamento europeo specifico pubblicato lo scorso 2 agosto (Regolamento di modifica delle condizioni di approvazione del glyphosate)
Nello specifico il decreto ministeriale prevede:
- la revoca dell’impiego del glifosate:
- nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a ) decreto legislativo n. 150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie;
- in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura;
- prescrizioni supplementari dell’etichetta in caso di impieghi non agricoli, della seguente frase: “divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell’uso non agricolo su: suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all’80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui all’art.93, comma 1 e all’art.94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”;
- che le Imprese titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti glifosate devono:
- rietichettare, entro il 20 settembre 2016, i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio;
- fornire ai rivenditori un facsimile delle nuove etichette per le confezioni dei prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita, al fine della loro consegna all’acquirente/utilizzatore finale;
- a decorrere dal 22 agosto 2016 è revocata inoltre l’autorizzazione all’immissione in commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate ed il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2). L’elenco dei prodotti è riportato in allegato al presente decreto;
- la commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti di questi prodotti sono consentiti, previa rietichettatura, in conformità alle limitazioni riportate nei punti precedenti, secondo le seguenti modalità:
- 3 mesi, a decorrere dal 22 agosto, per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
- 6 mesi, a decorrere dal 22 agosto, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali.
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Regolamento di modifica delle condizioni di approvazione del glyphosate |
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Decreto glifosate 6 settembre. Integrazione ed errata corrige dell'elenco precedente |