IL FUOCO PER GESTIRE CIO’ CHE RESTA DI UN VECCHIO VIGNETO


IL FUOCO PER GESTIRE CIO’ CHE RESTA DI UN VECCHIO VIGNETO


abbruciamento.jpgFinalmente, dopo anni d’incertezza, nel 2014 l’introduzione nell’articolo 182 del comma 6 bis nel Testo Unico dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006), ha visto riconosciuta agli agricoltori la facoltà di abbruciare i residui delle potature e altro materiale vegetale, senza incorrere nelle severe sanzioni previste per lo smaltimento illecito dei rifiuti.

Il breve comma 6 bis prevede la possibilità di raggruppare e abbruciare materiale vegetale di origine agricolo-forestale, come ad esempio paglia, sfalci, potature, ecc… nelle quantità non superiori a 3 metri steri - vale a dire 3 metri cubi - al giorno, per ettaro di superficie, con lo scopo prevalente di produrre ceneri destinate ad aumentare la fertilità dei terreni stessi.

La seconda parte della norma dà ai comuni e alle altre autorità ambientali, facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione in presenza di situazioni meteo-ambientali sfavorevoli o per i rischi alla salute che possono derivare dall’emissione in atmosfera di grandi quantità di polveri sottili, meglio note come PM10. Queste limitazioni possono rendere di fatto problematica la piena fruizione di questa pratica. A tal proposito è fondamentale - prima di accendere qualsiasi fuoco - informarsi presso il proprio comune e i Carabinieri Forestali per accertarsi di eventuali disposizioni di polizia urbana e altri provvedimenti, anche a carattere temporaneo, che prevedono specifici divieti o limitazioni in materia.

È importante, con un preavviso di almeno 72 ore, dare comunicazione ai Vigili del Fuoco di Reggio Emilia delle intenzioni di procedere con l’abbruciatura dei residui vegetali; basterà telefonare al numero verde 800.841051, specificando luogo e periodo in cui si intende operare.

Durante le fasi della combustione è necessario seguire procedure volte a scongiurare pericoli per l’operatore, per i cittadini e per l’ambiente circostante, comunque sempre nel rispetto delle vigenti normative e del buon senso.

Qui di seguito ne elenchiamo alcune:

  • la combustione deve essere effettuata sul luogo dove è stato prodotto il materiale vegetale;
  • deve essere assicurata costante vigilanza del fuoco fino allo spegnimento;
  • rispettare i limiti massimi di 3 metri steri, per giorno, per ettaro;
  • isolare la zona di combustione con una fascia di 5 metri libera da altri residui vegetali, limitando l’altezza e il fronte del fuoco;
  • assicurare una distanza di almeno 100 metri da edifici, strade, ferrovie e linee elettriche, evitando disturbi da fumi e ricadute di fuliggini; nel caso di vicinanza a boschi, la zona di rispetto è di 200 metri con la predisposizione di fasce parafuoco;
  • il materiale vegetale deve aver raggiunto un conveniente grado di essicazione per limitare l’eccessiva produzione di fumi;
  • operare in assenza di vento e durante le ore di luce. Lo spegnimento delle braci deve terminare prima del calar del sole. Se durante la combustione sopravvenissero vento o altre condizioni di pericolo, il fuoco deve essere immediatamente spento;
  • l’origine del materiale agricolo-forestale da sottoporre a combustione deve essere tassativamente vegetale come previsto dalla legge;
  • Le ceneri prodotte dal materiale combusto dovranno essere distribuite sul terreno come fertilizzante.
  • Di norma, nei mesi di luglio e agosto, per scongiurare il pericolo d’incendi boschivi, la pratica dell’abbruciamento è vietata.

È bene ribadire che la possibilità di utilizzare il fuoco per risolvere il problema dei residui di origine agricolo-forestale, è limitata al solo materiale vegetale, purché raccolto in piccole quantità gestite giornalmente nel luogo di produzione, al solo scopo di generare ceneri fertilizzanti, e mai come pratica per sbarazzarsi genericamente dei rifiuti aziendali, per i quali è obbligatorio provvedere con altre lecite forme di gestione, come ad esempio l’accordo di programma in vigore in provincia di Reggio Emilia.


ottobre 2018

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