INDICAZIONI GENERALI PER LA COMBUSTIONE CONTROLLATA DEI RESIDUI VEGETALI DI ORIGINE AGRICOLA


INDICAZIONI GENERALI PER LA COMBUSTIONE CONTROLLATA DEI RESIDUI VEGETALI DI ORIGINE AGRICOLA

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La pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante la combustione nel luogo di produzione, rappresenta da sempre un tradizionale pratica agricola volta a favorire la rapida mineralizzazione della sostanza organica per migliorare la fertilità generale dei suoli. Altresì, l’abbruciamento delle masse vegetali favorisce un controllo indiretto delle patologie fungine e batteriche e delle infestazioni di insetti che altrimenti, troverebbero in esse un sito di proliferazione e diffusione a scapito delle colture. 

La combustione controllata del materiale vegetale nel luogo di produzione ha l’indubbio vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio di grandi volumi di biomasse evitando l’ulteriore sovraccarico del sistema delle discariche. 

Il territorio agricolo provinciale è caratterizzato da un variegato tessuto produttivo fatto di coltivazioni di medie e piccole dimensioni, condotto soprattutto a carattere familiare: questa caratteristica determina oggettive difficoltà logistiche, e spesso l’impossibilità di procedere al deposito e al trasporto di voluminose quantità di residui agricoli presso centri specializzati per la loro gestione. 

L’accumulo di materiale vegetale per lunghi periodi di tempo, specie in prossimità delle colture, genera un aumento del rischio fitosanitario con la conseguente necessità di ricorrere più sovente a trattamenti di difesa. 

La pratica di bruciare residui vegetali è stata nel tempo definita da leggi nazionali e da norme locali che ne hanno via via regolato la fruizione allo scopo di prevenire gli incendi, evitare abusi nella gestione delle biomasse, tutelare la salute umana e la salubrità dell’aria, nonché la sicurezza fitosanitaria di alcune colture. 

L’introduzione dell’articolo 182, comma 6-bis nel Testo Unico in materia ambientale (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), ha finalmente disciplinato l’attività di abbruciamento di biomasse vegetali in ambito agricolo: 

Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.

 Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).” 

L’articolo 185, comma 1 lettera f, precedentemente citato, toglie dall’ambito di applicazione della normativa sulla gestione dei rifiuti “la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali”. 

Il seguente articolo 256-bis del Testo Unico in materia ambientale che sanziona la combustione illecita di rifiuti, al comma 6 ribadisce l’esclusione dal regime sanzionatorio “l'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato”. 

Allo scopo di prevenire da parte degli agricoltori interpretazioni difformi della normativa e conseguenti comportamenti passibili di sanzione, preme ribadire quanto segue: 

  • informarsi presso i Vigili urbani o preso l’Ufficio relazione con il pubblico (URP) del proprio comune se sussistono norme locali che vietano o limitano la possibilità di accendere fuochi. Sovente tali disposizioni sono presenti nei Regolamenti di polizia locale o demandate a specifiche ordinanze sindacali.
  • Sincerarsi che nel proprio comune sia o meno in vigore il Piano Aria Integrato Regionale(PAIR), che nel periodo che va dal 1° ottobre al 31 marzo, in caso di sforamento dei parametri di qualità dell’aria pone vincoli alla circolazione delle auto più inquinanti e divieti alle combustioni all’aperto.
  • Segnalare ai Vigili del Fuoco l’intenzione di procedere alla combustione controllata telefonando al numero verde 800.841051 (oppure via e-mail: so.emiliaromagna@vigilfuoco.it), precisando le proprie generalità, un numero telefonico per la reperibilità e il comune e la località in cui si intende operare. La telefonata è registrata e farà fede quanto dichiarato verbalmente. Dal momento dell’avvenuta comunicazione decorreranno 48 ore di tempo durante le quali sarà possibile procedere all’abbruciamento.
  • L’attività di accumulo e combustione dei residui vegetali deve essere limitata ad un massimo di 3 metri steri* (*unità di misura per la legna da ardere che corrisponde a 3 metri cubi) al giorno per ettaro.
  • la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione del materiale vegetale.
  • Il materiale agricolo che può essere oggetto di abbruciamento deve essere rigorosamente di origine naturale e non pericoloso (paglie, sfalci, potature, ecc…) derivato nell’ambito delle buone pratiche colturali.
  • È assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali.
  • Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi stabiliti dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la combustione dei residui vegetali agricoli è sempre vietata.
  • La combustione deve avvenire ad almeno cento metri da edifici, strade, ferrovie, vie di comunicazione, linee aeree elettriche o telefoniche,limitando quanto più possibile la dispersione di fumo o ricaduta di fuliggini.
  • Gli abbruciamenti in aree agricole adiacenti ai boschi dovranno mantenere una distanza minima di duecento metri e prevedere una fascia parafuoco che circoscriva il sito.
  • La combustione deve essere effettuata circoscrivendo la zona con una fascia libera da residui vegetali di almeno cinque metri, limitando l’altezza e il fronte delle fiamme.
  • Durante le fasi della combustione e fino all’avvenuto spegnimento deve essere assicurata la costante vigilanza. È vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione dei focolai e delle braci.
  • L’operazione deve svolgersi in assenza di forte vento e durante le ore diurne in condizioni di buona visibilità.
  • Qualora durante la combustione sopravvenissero situazioni di vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o altre situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento.
  • Le ceneri derivanti dalla combustione devono essere recuperate e distribuite sul terreno allo scopo di migliorarne la fertilità e la struttura. 

Caso particolarissimo è quello degli abbruciamenti per motivi fitosanitari: vige infatti il Decreto Ministeriale 356 del 10 settembre 1999 che impone misure per la lotta obbligatoria contro il cosiddetto “colpo di fuoco batterico” provocato da Erwinia amylovora.

 La portata del decreto è limitata ad alcune specie potenzialmente ospiti del batterio dell’Erwinia amylovora, appartenenti al genere delle rosacee tra le quali: i cotogni, i meli, i peri, i nespoli, i sorbi, i biancospini e altre piante ornamentali. L’ispettore fitosanitario, una volta accertata la presenza della malattia, impone tramite un proprio verbale l’estirpo delle piante sintomatiche e la loro distruzione per mezzo del fuoco (“bruciate fino all’incenerimento”). Va da sé che tale prescrizione è ristretta ai soli generi di piante citate nel decreto stesso e a quelle situazioni di conclamata infezione da Erwinia amylovora verificate dall’ispezione fitosanitaria,non può assolutamente applicarsi in modo generalizzato a qualsivoglia contesto di materiale vegetale presente nelle nostre campagne. 

ottobre 2020


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