NOVITA' ABBRUCIAMENTI: come e quando


NOVITA' ABBRUCIAMENTI:

la gestione dei residui vegetali con il fuoco

quando e come

 Abbruciamenti.jpgIl Decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge n. 103 del 10 agosto 2023 ha introdotto con l’art. 10 il divieto di abbruciamento di materiale vegetale di cui all’art. 182 comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006 anche in Emilia-Romagna nel periodo da novembre a febbraio e viene integrato nel Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2030.

In attuazione del decreto, e per garantire la tutela della qualità dell’aria regionale come da obiettivi del PAIR 2030, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, nei comuni di pianura ricadenti nelle zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato di Bologna, vale il divieto di abbruciamento dei residui vegetali. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità Fitosanitaria per emergenze fitosanitarie.

Per quanto riguarda la provincia di Reggio Emilia tale divieto di abbruciamento riguarda i seguenti comuni: Bagnolo in Piano, Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Casalgrande, Castelnovo di Sotto, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza e Scandiano.

Prima di procedere con l'abbruciamento, si consiglia di contattare il comune in cui s'intende operare per sincerarsi di eventuali restrizioni vigenti a carattere locale.

Sono previste deroghe a questo divieto quando:

  • non sono attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria (bollettino Liberiamo l’aria);
  • non è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
  • vengono effettuati da parte del proprietario o del detentore del terreno;
  • vengono rispettate le modalità previste dal D. Lgs. 152/2006 (piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno);
  • vengono rispettate le modalità di abbruciamento indicate in questa pagina;
  • l’area in cui si pratica l’abbruciamento non è raggiungibile dalla viabilità ordinaria (strade, pubbliche e private, percorribili da veicoli idonei alla raccolta di residui vegetali).

Quando si possono utilizzare le deroghe

  • Nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno per 2 giorni totali;
  • Nelle zone svantaggiate della provincia di Reggio Emilia, vale a dire nei comuni di: Albinea, Castellarano e Quattro Castella, tale deroga può essere utilizzata nel periodo che va dal 1° ottobre al 31 marzo per 2 giorni totali.
  • Per le superfici investite a riso, a seguito di indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria, nei soli mesi di ottobre e marzo; se tali superfici ricadono in zona svantaggiata, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.

Come

L'abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli deve essere realizzato sul luogo di produzione, raggruppando il materiale in piccoli cumuli e in quantità non superiori a tre metri steri per ettaro per giorno. L’abbruciamento è consentito esclusivamente per la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali.Gli abbruciamenti dovranno essere eseguiti con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.Il terreno su cui si effettua l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco, si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento e in giornate particolarmente umide; ciò è obbligatorio in particolare nei boschi, nei terreni saldi e nei terreni saldi arbustati o cespugliati, nei castagneti da frutto, nelle tartufaie controllate e coltivate, negli impianti di arboricoltura da legno (compresi i pioppeti), o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni.   

Comunicazione

Gli abbruciamenti possono essere comunicati telefonando al numero Verde Regionale 800 841 051 o inviando un’e-mail all’indirizzo “so.emiliaromagna@vigilfuoco.it” o utilizzando l’apposito applicativo web.

La comunicazione è obbligatoria per gli abbruciamenti che verranno eseguiti a meno di 100 metri dai boschi, dai terreni saldi e dai terreni saldi arbustati o cespugliati, dai castagneti da frutto, dalle tartufaie controllate e coltivate, dagli impianti di arboricoltura da legno e dai pioppeti.

La comunicazione è comunque obbligatoria, anche lontano dai boschi e dagli altri terreni di cui sopra, per tutti gli abbruciamenti eseguiti da ottobre ad aprile in deroga ai divieti imposti per la qualità dell’aria nei Comuni dell’agglomerato di Bologna e delle zone Pianura Ovest e Pianura Est (si ribadisce che sono possibili solo 2 giornate di deroga dal divieto generale).

Nella comunicazione si dovranno indicare le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione.

L'abbruciamento deve terminare entro le quarantotto ore successive al momento in cui viene dato l'avviso.

Per maggiori informazioni:

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti/regole


ABBRUCIAMENTI RESIDUI VEGETALI INFETTI DA ERWINIA AMYLOVORA

(colpo di fuoco batterico delle pomacee)

Con determinazione dirigenziale n° 2575 del 15/02/2021 il Servizio Fitosanitario regionale ha dettato le "Misure per il contenimento del Colpo di fuoco batterico nel territorio regionale: obbligo di abbruciamento dei residui vegetali infetti" e in particolare:

1. raccomanda l’asportazione delle parti vegetali colpite da Erwinia amylovora dai frutteti e dalle piante ospiti, tagliando ad una distanza di almeno 70 cm al di sotto dell'alterazione visibile;

2. dispone l’obbligo di abbruciamento dei residui vegetali di cui sopra entro 15 giorni dalla realizzazione dei cumuli;

3. raccomanda che tali abbruciamenti - avvengano in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno; - siano eseguiti con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti. - verificare la presenza di eventuali divieti imposti a livello regionale per il rischio di incendi.

Tali abbruciamenti, per il contenimento del colpo di fuoco batterico, possono essere eseguiti previa trasmissione di una comunicazione, debitamente compilata e firmata, all’indirizzo mail del Servizio Fitosanitario (omp1@regione.emilia-romagna.it).

 Il modulo per la richiesta è questo: modulo_abbruciamenti_Ewinia

 Determina di riferimento n.2575 del 15/02/2021.

Si ricorda che la domanda va inviata a omp1@regione.emilia-romagna.it con almeno 3 giorni di anticipo rispetto all’accensione dei fuochi, corredata di almeno una fotografia del materiale da bruciare e il documento di identità del richiedente. La conferma viene restituita all’indirizzo mail dello scrivente.

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