Dal 1° maggio termina il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nei comuni di pianura previsto dalle disposizioni regionali in materia di tutela della qualità dell'aria (Deliberazioni della Giunta Regionale n. 33 del 13/1/2021 e n. 189 del 15/2/2021).
Nel periodo che va dal 1° maggio al 1° ottobre è consentito abbruciare piccoli volumi di materiale vegetale di origine agricolo-forestale, come ad esempio paglia, sfalci, potature, ecc… nelle quantità non superiori a 3 metri steri al giorno per ettaro, salvo altri divieti o limitazioni previsti dalla normativa comunale o da altre autorità ambientali (vedasi a tal proposito l’articolo 182 del comma 6 bis del Testo Unico dell’Ambiente D.lgs. 152/2006).
In tale lasso di tempo, non essendo più operative le disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria, non è più necessaria la comunicazione preventiva al numero verde dei Vigili del Fuoco, purché si operi in ambito agricolo.
Resta l’obbligo di comunicazione alla centrale operativa della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco (tel. 800.841051) esclusivamente per quegli abbruciamenti effettuati a meno di 100 metri dai boschi, dai terreni saldi e dai terreni saldi arbustati o cespugliati, dai castagneti da frutto, dalle tartufaie controllate e coltivate, dagli impianti di arboricoltura da legno e dai pioppeti (Regolamento Forestale n. 3/2018 – art. 58).
Restano ferme tutte le altre disposizioni e cautele in materia https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali
Reggio Emilia, maggio 2021