Il Colpo di fuoco è una grave batteriosi che colpisce particolarmente gli impianti di melo e pero ma anche altre specie ornamentali e spontanee; i cancri presenti su rami, branche e tronco rappresentano importanti fonti di infezione che possono diffondere la fitopatia anche a distanza di chilometri dal focolaio, pertanto la loro asportazione e bruciatura è fondamentale per il contenimento della malattia.
Con Determinazione dirigenziale n. 2575 del 15/02/2021 il Servizio Fitosanitario regionale ha dettato le "Misure per il contenimento del Colpo di fuoco batterico nel territorio dell’Emilia-Romagna: obbligo di abbruciamento dei residui vegetali infetti" nel quale:
- si raccomanda l’asportazione delle parti vegetali colpite da Erwinia amylovora dai frutteti e dalle piante ospiti, possibilmente durante il riposo vegetativo, tagliando ad una distanza di almeno 70 cm al di sotto dell'alterazione visibile;
- si dispone l’obbligo di abbruciamento dei residui vegetali di cui sopra entro 15 giorni dalla realizzazione dei cumuli;
- si raccomanda che tali abbruciamenti avvengano in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, che siano effettuati nelle giornate in cui non sono state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, cioè quando il bollettino “liberiamolaria”, emesso da Arpae, non indica allerta smog e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, e infine che siano eseguiti con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.
Prima di procedere all’abbruciamento dei residui vegetali con sintomi da Colpo di fuoco batterico è necessario inviarne comunicazione al Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna mediante il modulo (Allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto, all’indirizzo e-mail omp1@regione.emilia-romagna.it
Alla comunicazione dovranno essere allegate fotografie del materiale vegetale da bruciare utili per il riconoscimento dei sintomi.
L’abbruciamento del materiale infetto potrà essere eseguito dopo tre giorni dall’invio della comunicazione.
A seguito della comunicazione di cui sopra, il Servizio Fitosanitario Regionale provvederà ad informare le Centrali operative dei Vigili del Fuoco, le Stazioni Carabinieri Forestali e le Amministrazioni comunali competenti per territorio.
L’Autorità fitosanitaria, di fronte ad organismi nocivi a rischio diffusivo, può in qualsiasi momento prescrivere abbruciamenti da eseguirsi con modalità differenti da quelle descritte.
L'inosservanza dell’abbruciamento di tali residui vegetali infetti da Erwinia amilovora, secondo quanto disposto dalla Determinazione 2575 del 2021, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
|
Modulo WORD (Allegato 1) per comunicazione abbruciamento |
![]() |
Testo Determinazione dirigenziale del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna n. 2575 del 15.02.2021 |