NOTA SUGLI ABBRUCIAMENTI
In attuazione del D.Lgs n. 152/06, del DL 69/2023 convertito in L 103/2023 e del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030, D.A.L n. 152/2024), nel periodo 1° ottobre - 31 marzo vige il divieto di abbruciamento dei residui vegetali.
Rispetto a questo divieto sono ammesse alcune deroghe ed in particolare se ricorrono le seguenti condizioni:
- L’area in cui si pratica l’abbruciamento non è raggiungibile dalla viabilità ordinaria (strade, pubbliche e private, percorribili da veicoli idonei alla raccolta di residui vegetali).
- L'abbruciamento può essere effettuato solo da parte del proprietario o del detentore del terreno (sempre in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno) e ne deve essere data comunicazione con le modalità descritte nei paragrafi successivi.
- L'abbruciamento può essere effettuato solo nei giorni in cui non sono scattate le misure emergenziali per le polveri sottili attivate attraverso il bollettino “liberiamolaria” emesso da ARPAE per comunicare l’allerta smog, il bollettino è disponibile online.
- Durante il periodo di divieto (1° ottobre - 31 marzo) la deroga è consentita solo per 2 giorni utilizzabili nel mese di ottobre e/o nel mese di marzo.
Se l’abbruciamento viene effettuato in zona svantaggiata, i due giorni di deroga sono utilizzabili durante tutto il periodo (quindi anche a novembre, dicembre, gennaio, febbraio).
A seguito delle indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria, sono anche consentiti abbruciamenti nelle superfici investite a riso senza il limite dei due giorni di cui sopra, purché avvengano nei soli mesi di ottobre e marzo; se tali superfici ricadono in zona svantaggiata, gli abbruciamenti delle paglie di riso possono essere eseguiti in tutto il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.
Comunicazione
Gli abbruciamenti possono essere comunicati:
1. in via prioritaria tramite l’apposito applicativo web
2. inviando un’e-mail all’indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it
3. telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051
Nota: In certi momenti, il numero verde può risultare difficilmente raggiungibile a causa di un numero eccessivo di chiamate, si suggerisce di utilizzare le prime due modalità indicate.
Nella comunicazione si dovranno indicare le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione.
La comunicazione è obbligatoria per gli abbruciamenti che verranno eseguiti a meno di 100 metri dai boschi, dai terreni saldi e dai terreni saldi arbustati o cespugliati, dai castagneti da frutto, dalle tartufaie controllate e coltivate, dagli impianti di arboricoltura da legno e dai pioppeti. La comunicazione è comunque obbligatoria, anche lontano dai boschi e dagli altri terreni di cui sopra, per tutti gli abbruciamenti eseguiti da ottobre a marzo in deroga ai divieti imposti per la qualità dell’aria nei Comuni dell’agglomerato di Bologna e delle zone Pianura Ovest e Pianura Est.
Si raccomanda di contattare il Comune dove si intende effettuare l’abbruciamento, per essere informati su eventuali ulteriori provvedimenti locali più restrittivi.
L'abbruciamento deve terminare entro le quarantotto ore successive al momento in cui viene dato l'avviso.
ABBRUCIAMENTI RESIDUI VEGETALI INFETTI DA ERWINIA AMYLOVORA
Con determinazione dirigenziale n° 2575 del 15/02/2021 il Servizio Fitosanitario regionale ha dettato le "Misure per il contenimento del Colpo di fuoco batterico nel territorio regionale: obbligo di abbruciamento dei residui vegetali infetti" e in particolare:
1. raccomanda l’asportazione delle parti vegetali colpite da Erwinia amylovora dai frutteti e dalle piante ospiti, possibilmente durante il riposo vegetativo, tagliando ad una distanza di almeno 70 cm al di sotto dell'alterazione visibile;
2. dispone l’obbligo di abbruciamento dei residui vegetali di cui sopra entro 15 giorni dalla realizzazione dei cumuli;
3. raccomanda che tali abbruciamenti
· avvengano in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno;
· siano effettuati nelle giornate in cui non sono state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n.33/2021, cioè quando il bollettino “liberiamolaria”, emesso da Arpae, non indica allerta smog e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
· siano eseguiti con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.
Tali abbruciamenti possono essere eseguiti previa trasmissione di una comunicazione, debitamente compilata e firmata, all’indirizzo mail del Servizio Fitosanitario (omp1@regione.emilia-romagna.it).
Il modulo per la richiesta è questo: (modulo_abbruciamenti_CDF.docx)
Determina di riferimento n.2575 del 15/02/2021 (da indicare nel modulo). Si ricorda che la domanda va inviata a omp1@regione.emilia-romagna.it con almeno 3 giorni di anticipo rispetto all’accensione dei fuochi, corredata di almeno una fotografia del materiale da bruciare e il documento di identità del richiedente. La conferma viene restituita all’indirizzo mail dello scrivente.
Modena, 29 settembre 2025