Consorzio Fitosanitario Provinciale

 

Indicazione per la combustione controllata dei residui vegetali


Con la legge 116/2014  finalmente si dà uno strumento agli agricoltori e cittadini per “tornare” a bruciare i resudui vegetali frutto della coltivazione delle diverse colture o della gestione del verde, senza incorrere in sanzioni o peggio all’arresto, purchè vengano seguiti i consigli sottoriportati.


Art. 14 Legge 116 del 11 agosto 2014

al comma 8, la lettera b) e' sostituita dalle seguenti:

    «b) all'articolo 182, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

      "6-bis. Le  attivita'  di  raggruppamento  e  abbruciamento  in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a  tre  metri steri per ettaro dei materiali  vegetali  di  cui  all'articolo  185,comma  1,  lettera  f),   effettuate   nel   luogo   di   produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per  il  reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non  attivita' di gestione dei rifiuti. Nei  periodi  di  massimo  rischio  per  gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.

I comuni e le  altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale  di  cui al presente comma all'aperto  in  tutti  i  casi  in  cui  sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli  e  in tutti i casi in cui da tale attivita' possano derivare rischi per  la pubblica e privata incolumita' e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli  annuali  delle  polveri  sottili(PM10)";

b-sexies) all'articolo 256-bis, comma 6, e' aggiunto, in  fine,  il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo  182,comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non  si  applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale  naturale,  anche derivato da verde pubblico o privato"»;


Letto l’articolato di legge, emergono alcune cose fondamentali che sono state riprese nel comunicato di seguito riportato che invitiamo tutti gli agricoltori a leggere con attenzione, memorizzare ed applicare.

E’ necessario ricordare che:

- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo ed evitare la propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici;

- la combustione controllata di residui vegetali ha, tra l'altro, il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio di sostanze naturali non pericolose e l'inutile intasamento delle discariche;

- sul territorio provinciale sono presenti molteplici coltivazioni agricole di modesta dimensione, soprattutto a carattere familiare, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei residui agricoli ad appositi centri di gestione;

- per le coltivazioni la trinciatura delle potature infette può portare nel medio e lungo periodo a gravi problemi fitosanitari per le piante, aumentando, di conseguenza, la necessità di ricorrere a trattamenti chimici;

- per contro la trinciatura dei residui di potature di piante sane è pratica agronomica consigliata;

Considerato che:

- la ratio dell'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è quella di punire i gravissimi illeciti che hanno caratterizzato, purtroppo, negli ultimi anni, la gestione dei rifiuti (caso Campania) e che, diversamente, il comma 6 del medesimo articolo chiarisce che la disposizione non comprende, nel proprio campo di applicazione, la fattispecie di combustione controllata sul luogo di produzione di materiale agricolo o forestale naturale che costituisce una normale e consuetudinaria pratica agricola e non presenta profili di illegalità, non svolgendosi su rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;

   -     quanto previsto dal terzo comma della Legge 116/2014 “I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la salute pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;

- è necessario prevenire un'interpretazione ed un'applicazione difforme sul territorio provinciale della  normativa vigente;

- è utile assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi ed il rispetto della norma;

SI CONSIGLIA

di attenersi alle seguenti prescrizioni nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività, a tutela della salute e dell’ambiente:

– la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;

– durante tutte le fasi dell’attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata la costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

– la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensioni limitata e comunque non superiore a tre metri cubi al giorno per ettaro, avendo cura di isolare l’intera zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno cinque metri e di limitare l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento;

– la combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi e strade, inoltre non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;

– il materiale da sottoporre a combustione deve essere convenientemente essiccato in modo da evitare l’eccessiva produzione di fumo;

– l’operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide e nella fascia oraria diurna (compresa tra il sorgere del sole e fino al tramonto);

– le operazioni di abbruciamento dei residui vegetali e di spegnimento delle braci devono comunque concludersi prima del calar del sole e comunque in condizioni di buona visibilità;

– non si possono accendere fuochi per la combustione di residui vegetali entro una fascia di 100 metri da ferrovie, e da vie di comunicazione e nelle vicinanze di linee elettriche aeree di media, bassa tensione;

– la zona su cui sorge l’abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi idonei ad evitare il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia circostante priva di residui vegetali;

– qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano  facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;

– l’abbruciamento di residui derivanti dalla pulizia di arboreti/vigneti o altre culture deve essere effettuato  secondo quanto sopra riportato;

– nelle aree agricole adiacenti ai boschi ubicate ad una distanza non inferiore a 200 (duecento) metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell’abbruciamento;

– è assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali (rifiuti in genere);

– le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

Infine ricordate che :

PRIMA DI PROCEDERE CON L’ACCENSIONE DI QUALSIASI FUOCO, SI RACCOMANDA ALL’AZIENDA AGRICOLA DI VERIFICARE PRESSO L’UFFICIO AMBIENTE DEL PROPRIO COMUNE POSSIBILI RESTRIZIONI O VINCOLI RISPETTO A QUANTO SOPRA

SI RICORDA CHE LA POSSIBILITA’ DI PROCEDERE ALLA BRUCIATURA DI MATERIALE VEGETALE NON E’ CORRELATA AD ACCERTAMENTI DI NATURA FITOSANITARIA. PERMANGONO INVECE SPECIFICHE PRESCRIZIONI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO FITOSANITARIO

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